PEC – posta elettronica certificata

Devo correggere il tiro rispetto ad un vecchio post scritto circa due anni fa riguardo la PEC. In realtà sono andato ad indagare la spinosa materia dell’equivalenza della PEC alla raccomandata con ricevuta di ritorno, scoprendo molte cose interessanti.

Ho scritto a varie associazioni dei consumatori (movimentoconsumatori, codacons, adiconsum, adoc, acu, federconsumatori), pur non essendo membro di alcuna di esse. Ho ricevuto risposta solo da Federconsumatori (che ringrazio), di cui pubblico la risposta:

Il valore dell’invio della PEC è equiparabile alla notifica postale ma il contenuto non può dirsi altrettanto paritetico. Infatti se il contenuto della PEC non è firmato digitalmente non può dirsi pari al cartaceo con firma autografa.
Quindi fatto salvo le specifiche disposizioni contrattuali la sola PEC senza firma digitale può non ritenersi pari ad una raccomandata con firma autografa

Cordiali saluti

Ho trovato recentemente conferma della cosa in una FAQ pubblicata dall’Agenzia delle Entrate riguardante invio del modulo di non possesso dell’apparecchio TV tramite PEC (qui il link su waybackmachine) che riporto qui di seguito:

E’ possibile trasmettere la dichiarazione sostitutiva tramite posta elettronica certificata?
E’ possibile trasmettere la dichiarazione sostitutiva tramite posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all’indirizzo:cp22.sat@postacertificata.rai.it

Quindi riassumendo:

  • la notifica di ricezione della PEC è equiparabile alla notifica postale
  • il documento scansionato allegato alla PEC NON HA la stessa valenza del documento autografo a meno che non sia firmato digitalmente

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