Tutela Simile – Seconda puntata

Ho postato l’altro giorno un articolo in cui descrivevo Tutela Simile e nel quale pubblicavo un file con un riepilogo delle offerte di tutti i fornitori che avevano aderito; il file era stato creato inserendo i dati delle schede di riepilogo reperite su ciascuna offerta. Mi sono però accorto che qualcosa non andava; infatti alcuni fornitori nella compilazione del riquadro A (riquadro “Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro)”) hanno inserito il corrispettivo dovuto inclusivo del bonus, altri senza includere lo sconto.

Per la compilazione del campo, a quanto apprendo sul sito di Tutela Simile (quiarchive), la compilazione della colonna A della suddetta scheda dovrà avvenire in base a quanto previsto dal comma 21.3 del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, che potete trovare quiarchive.

Il citato comma 21.3 recita:

21.3 In presenza di bonus o sconti applicati solo al verificarsi di particolari condizioni previste dal contratto di fornitura e pertanto non incluse nel calcolo della spesa annua indicata alla colonna A del riquadro di cui agli articoli 16 e 17, è facoltà dell’esercente la vendita fornire indicazione dell’eventuale ulteriore risparmio annuo rispetto a quello già evidenziato alle colonne C e D del medesimo riquadro.

Da quel che capisco, quindi, nel file che ho creato possiamo distinguere due differenti categorie di fornitori:

  • quelli che applicano il bonus solo al verificarsi di particolari condizioni previste dal contratto di fornitura;
  • quelli che applicano lo sconto sempre.

Nello specifico nella seconda categoria (la più tutelante per il consumatore finale, a mio modo di vedere) troviamo: Engie, HERAcomm, Illumia, AGSM, Edison, Green Network, Sorgenia, Dolomiti Energia, Gala ed Enercom. Nella prima categoria, se l’analisi è corretta, il restante gruppo di fornitori.

Chiederò se l’analisi è corretta direttamente all’Autorità per l’energia. Vi aggiornerò non appena otterrò una risposta.

NOTA: A mio modo di vedere, lo specchietto riepilogativo dovrebbe individuare dei dati omogenei e quindi sempre inclusivi dello sconto. Secondo me era questo l’obiettivo dell’Autorità per l’Energia, ma delle due l’una:

  • o l’Autorità dell’Energia non è stata troppo chiara nello specificare le modalità di compilazione dello specchietto
  • oppure un bel gruppo di fornitori ha sbagliato grossolanamente nella compilazione dello specchietto (in questo caso però l’Autorità non ha vigilato sulla corretta compilazione prima della pubblicazione sul portale Tutela Simile).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*